Introduzione: nozione generale di Fondazione di Partecipazione
In base alla definizione coniata dall’European Foundation Centre di Bruxelles, una Fondazione è un ente privato senza finalità di lucro con una propria sorgente di reddito che deriva normalmente – anzi, in Italia, necessariamente – dalla gestione di un FONDO PATRIMONIALE o di GESTIONE.
La Fondazione è un Ente dove tutti, mantenendo le proprie peculiarità, entrano a pieno titolo nei progetti, con sicurezza e trasparenza nell’operare.
Questo ente, dotato di una propria ORGANIZZAZIONE e di propri ORGANI DI GOVERNO, usa le proprie risorse finanziarie per scopi culturali, di valorizzazione dei beni storici, Sociali, ambientali, legati ad ogni tipologia di turismo o altri SCOPI DI PUBBLICA UTILITÀ (può produrre anche utili commerciali), sia sostenendo persone ed enti (fondazione di erogazione), sia organizzando e gestendo direttamente i suoi programmi anche commerciali (fondazione operativa).
Una fondazione è costituita da uno o più fondatori tramite un atto pubblico o una disposizione testamentaria; la COSTITUZIONE dell’ente deve essere sancita da un notaio tramite l’atto di fondazione, mentre per poter operare necessita di un RICONOSCIMENTO GIURIDICO che sottopone tutti gli atti della fondazione al controllo di legittimità di un’apposita autorità vigilante (art. 12 e seg.ti del CC, ora abrogati dall’art. 1 del DPR 361/2000).
Le principali norme organizzative per il corretto funzionamento dell’ente sono raccolte nello STATUTO, che costituisce parte integrante dell’atto di fondazione.
Una fondazione è uno strumento giuridico che una persona, un gruppo di persone o anche un’impresa o un ente pubblico possono utilizzare per perseguire uno scopo socialmente utile. I fondatori decidono di destinare un patrimonio ad uno scopo ritenuto socialmente utile. Si tratta di uno strumento molto flessibile, in quanto assai diverse possono essere le motivazioni che inducono a costituire una fondazione: perseguire scopi filantropici, perpetuare il proprio nome o quello di un familiare scomparso, intervenire nel Sociali in maniera riservata e discreta, ottenere un miglioramento della propria immagine e del proprio credito presso il pubblico, ecc.
Origine del modello della Fondazione di Partecipazione
Il modello per la nascita della Fondazione di Partecipazione (F.d.P.) è di origine anglosassone e risale già agli anni Trenta del XVIII secolo, descritto dal celebre sociologo e giurista francese Alexis de Tocqueville (1805-1859), che durante il suo viaggio in America per uno studio sul sistema penitenziario statunitense ebbe modo di osservare che ““Gli americani di ogni età e condizione formano continuamente associazioni … per organizzare divertimenti, per erigere seminari, per costruire osterie, per diffondere libri, per mandare missionari agli antipodi; in questo modo creano ospedali, prigioni e scuole… Ogni qualvolta alla testa di una nuova iniziativa voi vedete in Francia lo Stato, o in Inghilterra un uomo di rango, negli Stati Uniti vedrete certamente un’associazione”.
La stessa Costituzione italiana all’art. 45, afferma che “la Repubblica riconosce la funzione Sociali della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e la finalità”.
La Fondazione di Partecipazione (F.d.P.) presenta la caratteristica di far coesistere in un unico soggetto operativo imprese, associazioni culturali, ministeri, enti locali, ciascuno con la possibilità di mantenere intatte le proprie peculiarità, entrando a pieno titolo nella creatività del progetto, mantenendo al contempo la sicurezza della trasparenza dell’operare.
In Italia vi sono milioni di volontari che è necessario organizzare e sostenere con strumenti giuridici che, nella situazione economica, sociale e finanziaria odierna, non possono nè devono limitarsi a sporadici aiuti a pioggia.
A ciò si aggiunge il fatto che molte aziende private di varie dimensioni non sono più soddisfatte delle tradizionali forme di sponsorizzazioni pubblicitarie, ma cercano un nuovo modo di collegarsi alla società, un rapporto tra impresa e cultura, scienza, solidarietà, nel quale l’apporto economico dell’impresa, pur essenziale, diviene secondario rispetto all’apporto di idee, di capacità organizzative, di professionalità.
Un’altra delle spinte più evidenti è stata la volontà da parte della pubblica amministrazione di interagire con il privato dall’interno, associandosi ad esso. E per far tutto questo occorrono strutture più agili, capaci di competere con le società di capitali.
A differenziare sostanzialmente le fondazioni di partecipazione dalle associazioni è la qualità di atto unilaterale dell’atto di costituzione della fondazione e la caratteristica dello scopo che nella fondazione è rivolto verso l’esterno, cioè verso soggetti beneficiari che non sono necessariamente degli associati.
Nozione e Fondamenti giuridici della F.D.P.
La Fondazione di Partecipazione (da ora F.d.P.) costituisce un modello atipico di Fondazione che accoglie e razionalizza l’evoluzione de facto che l’istituto ha subito nel corso degli anni.
In tale figura giuridica, elaborata in Italia nel 1996 dal notaio milanese Enrico Bellezza, giungono a sintesi l’elemento personale, tipico delle associazioni, e l’elemento patrimoniale caratteristico delle Fondazioni.
È doveroso ricordare che l’aspetto patrimoniale è essenziale: l’ente giuridico sorge solo se sussiste il Fondo di dotazione patrimoniale. Proprio questo aspetto differenzia la Fondazione di partecipazione da ogni istituto di tipo associativo.
Si tratta dunque di un’altra istituzione di diritto privato, al pari delle associazioni e delle fondazioni, a nulla rilevando la presenza, tra i fondatori, di enti pubblici. Su questo punto si è pronunciata a più riprese la Corte di Cassazione, la quale ha affermato che “la natura pubblica degli enti che concorrono a formare un nuovo ente non è sufficiente ad attribuire natura pubblicistica a quest’ultimo …” (Cass. Civ., sez. un., sent. 23 novembre 1993, n. 11541).
La fondazione di partecipazione favorisce il reperimento di ulteriori risorse sia nazionali (ministeriali) che internazionali, proprie dell’Unione Europea.
Legittimazione codicistica della F.D.P.
La F.d.P. trova puntuale legittimazione codicistica:
- Art. 12 c.c. (attualmente abrogato e recepito dall’art. 1 del DPR 361/2000), il quale afferma la possibilità di riconoscere la personalità giuridica non solo ad associazioni e fondazioni, ma anche ad “altre istituzioni di carattere privato”. Questo “altre” farebbe sottintendere la possibilità che, accanto alle figure giuridiche tipiche (associazione e fondazione), sussistano anche figure giuridiche atipiche tra le quali può senz’altro annoverarsi la Fondazione di Partecipazione;
- Art. 1332 c.c. Essa infatti è caratterizzata dal fatto di essere un patrimonio a struttura aperta con la conseguenza che il suo Atto costitutivo si configurerà come un contratto che può ricevere l’adesione di altre parti oltre a quelle originarie, così come previsto dall’art. 1332 c.c..
- Art. 45 Cost. laddove si afferma “La Repubblica riconosce la funzione Sociali della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata”. La formulazione può far pensare, innanzitutto, alle cooperative ed alle mutue, ma anche la F.d.P. rientra nello scopo delineato nell’articolo in esame. Oggetto di tutela, dunque, è lo sviluppo della cooperazione senza fine speculativo.
In conclusione, la F.d.P. è una figura giuridica atipica (art. 12 c.c.) il cui atto costitutivo è classificabile come un contratto a struttura aperta (art. 1332 c.c.) che realizza una forma di cooperazione senza fini speculativi (art. 45 Cost.).
Membri della Fondazione di Partecipazione del Garda
Secondo lo statuto vigente si distinguono in:
- Fondatori Promotori. Sono i soggetti che hanno promosso e contribuito per la costituzione della Fondazione ed entrano di diritto nel Consiglio di Indirizzo.
- Partecipanti Fondatori. Sono soggetti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, che, condividendo le finalità della Fondazione, aderiscono entro 24 mesi dalla data del riconoscimento da parte della Regione Veneto, impegnandosi a contribuire su base annuale o pluriennale al fondo di dotazione o al fondo di gestione mediante un contributo in denaro o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali. La qualifica di Partecipante Fondatore dura per tutto il periodo per il quale il contributo scelto viene regolarmente corrisposto.
- Partecipanti. Sono soggetti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, che, condividendo le finalità della Fondazione, chiedono di aderire partecipando attivamente alla realizzazione delle attività e contribuendo alla vita della medesima con un contributo in denaro o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo scelto viene regolarmente corrisposto.
- Sostenitori. Sono soggetti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, che, condividendo le finalità della Fondazione, chiedono di aderire contribuendo alla vita della medesima con un contributo in denaro o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo scelto viene regolarmente corrisposto.
- Benemeriti. Si tratta di persone eminenti a cui la Fondazione ritiene opportuno conferire tale qualifica, per la quale non è previsto il contributo di adesione. I Partecipanti Benemeriti non possono accedere a cariche, se non a quelle di carattere onorifico.
Organi della Fondazione di Partecipazione
Premesso che tutti gli aderenti alla Fondazione di Partecipazione avranno diritto ad entrare nel Comitato Scientifico, gli organi generali della Fondazione possono essere così suddivisi:
- Consiglio d’Indirizzo (sostituisce il Consiglio di Amministrazione tradizionale). Si tratta dell’organo deputato a deliberare in ordine agli atti essenziali della vita della Fondazione. Lo Statuto riserva ai fondatori un peso maggioritario. Questo organo ha il compito di deliberare gli atti essenziali alla vita dell’ente, con particolare riferimento a:
- stabilire, anche sulla base delle indicazione del Comitato Scientifico, le linee generali dell’attività della F.d.P. e i relativi obiettivi e programmi;
- approvare il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;
- fissare i criteri per divenire nuovi fondatori, aderenti o sostenitori;
- nominare il Presidente, il Vice Presidente, il Direttore Generale della Fondazione, i membri del Comitato Scientifico e i membri del Collegio dei Revisori;
- deliberare in ordine all’ammissione di nuovi partecipanti fondatori, partecipanti, sostenitori, onorari e benemeriti;
- adottare il regolamento per il funzionamento interno della F.d.P.;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.
- Comitato di Gestione (può non essere presente perchè accorpato nel Consiglio di Indirizzo). Provvede all’amministrazione e alla gestione della F.d.P. con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell’ambito dei programmi approvati dal Consiglio d’Indirizzo. Si compone di un numero di membri variabile ed è presieduto dal Presidente della Fondazione.
- Presidente della Fondazione. Ha la legale rappresentanza dell’ente di fronte ai terzi. In particolare, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
- Vice Presidente della Fondazione. Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Indirizzo e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
- Direttore Generale della Fondazione. Può essere nominato dal Consiglio di Indirizzo. Al Direttore Generale spetta di diritto la partecipazione alle adunanze del Consiglio di Indirizzo e del Comitato Scientifico senza diritto di voto. Il Direttore Generale della Fondazione provvede: al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione, avendone avuto preventiva autorizzazione dal Consiglio di Indirizzo o, in caso di urgenza, dal Presidente della Fondazione del Bacino Culturale Turistico evoluto del Garda; al controllo e alla stesura definitiva dei verbali delle sedute del Consiglio di Indirizzo; alla firma della corrispondenza corrente, previa autorizzazione da parte del Presidente; alla predisposizione delle relazioni annuali, del rendiconto economico finanziario preventivo e consuntivo; ad ogni altra competenza per la realizzazione delle attività della Fondazione del Bacino Culturale Turistico evoluto del Garda, comprese nel presente statuto e deliberate dal Consiglio di Indirizzo.
- Comitato Tecnico Scientifico. Può essere nominato dal Consiglio Direttivo ed è organo consultivo della F.d.P., è composto da un numero variabile di membri. In particolare, tale organo svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma delle iniziative della F.d.P. e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio d’Indirizzo ne richieda espressamente il parere.
- Comitato di Controllo. È l’organo contabile della F.d.P. e vigila sulla gestione finanziaria della fondazione stessa, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. Ciascun Ente Pubblico aderente alla Fondazione ha diritto a un proprio rappresentante designato all’interno del Comitato.
Patrimonio della Fondazione di Partecipazione
Come anticipato in precedenza nella F.d.P. l’aspetto patrimoniale è essenziale per cui l’ente sorge solo se sussiste un Fondo di dotazione costituito dai conferimenti dei Partecipanti al momento della costituzione dell’ente.
Il patrimonio della Fondazione è costituito da un Fondo patrimoniale (a cui è possibile partecipare anche senza diventare Partecipanti) e da un Fondo di gestione (utilizzabile per l’attività corrente e la gestione della Fondazione).
In particolare il Fondo patrimoniale della F.d.P. è costituito:
- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro, beni mobili od immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori (sia promotori che partecipanti), e dai Partecipanti;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla F.d.P. compresi quelli acquistati dalla stessa secondo le norme del proprio Statuto;
- da contributi dell’Unione Europea, dello Stato o di Enti territoriali, dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del Patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d’Indirizzo, può essere destinata ad incremento del Patrimonio.
- Il Fondo di gestione è costituito invece:
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- dalle donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici;
- dai contributi volontari dei Fondatori promotori, dei Partecipanti Fondatori, dei Partecipanti e dei Sostenitori;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
La Fondazione, infatti, fra le attività strumentali, accessorie e connesse può inserire nello Statuto la amministrazione e gestione dei beni posseduti, la partecipazione, sempre in via accessoria e strumentale a Partecipantietà di persone e/o di capitali, ecc.
Da quanto enunciato sinora risulta evidente che il patrimonio della F.d.P. è a struttura aperta: possono cioè successivamente aderire (secondo le regole fissate dallo Statuto) soggetti pubblici e privati apportando beni mobili, immobili, denaro, servizi e lavoro.
Il rischio economico è formalmente limitato al Fondo patrimoniale.
Agevolazioni fiscali generali delle fondazioni
Le fondazioni, di per sé, non hanno particolari agevolazioni fiscali.
In pratica sono fiscalmente trattate, fatti i dovuti aggiustamenti, come le persone fisiche (art 143 TUIIDD): ciò che può essere agevolato è la raccolta di “provvista” per poter svolgere la propria attività istituzionale.
In particolare, ove le erogazioni non siano classificabili come spese di pubblicità (interamente deducibili), date le finalità e i vantaggi della partecipazione all’ente, le quote di partecipazione, i contributi e le erogazioni liberali alla Fondazione possono essere assimilate alle spese di rappresentanza di cui all’art. 108 TUIIDD per le imprese (deducibili nel limite dell’1,5% dei ricavi dell’attività caratteristica fino a 10 milioni di Euro, dello 0,6% per i ricavi compresi fra 10 e 50 milioni di Euro e dello 0,4% dei ricavi eccedenti tale ultima soglia) e art. 54 TUIIDD per i professionisti (deducibili nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta).